STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Lumen Gentium” – ONLUS
Denominazione e sede
Art. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale (di seguito solo Associazione) denominata “Lumen Gentium – ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede senza necessità di modifiche statutarie purché all’interno del medesimo Comune. Potranno essere istituite sedi operative secondarie su tutto il territorio nazionale.
Principi, impedimenti ed esclusioni
Art. 3) L’Associazione, ispirandosi ai valori cristiani come tramandati dalla Chiesa Cattolica, è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio o dal volontario in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Art. 4) Sono motivi di impedimento ad associarsi e di esclusione dall’Associazione:
- Essere contemporaneamente membro o socio di organizzazioni anche internazionali le cui finalità non siano compatibili con la legge italiana o con quelle dell’Associazione.
- Rivestire contemporaneamente cariche sociali in organizzazioni pubbliche o private che possono far ragionevolmente presumere l’insorgenza di un conflitto di interessi.
- Aver subito condanne, anche solo in primo grado di giudizio, per reati contro la persona in special modo se minore di età, contro il patrimonio, contro l’ambiente o comunque reati tanto odiosi e gravi da risultare incompatibili con le finalità dell’Associazione.
- Aver riportato condanne per illeciti sportivi o disposizioni delle competenti Autorità circa la limitazione della partecipazione a gare sportive.
- Essere affetti da una malattia psichiatrica tale che a giudizio dei medici impedisca una serena relazionalità e l’esercizio di attività di volontariato.
- Usare sostanze stupefacenti o abusare di alcolici.
Finalità
Art. 5) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza. Essa intende operare nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria e organizzazione di eventi e di iniziative, anche in forma stabile, legate alla tutela della vita in ogni sua forma: accoglienza della vita dei nascituri; difesa dell’infanzia e tutela di un armonico sviluppo socio-psico-fisico del bambino e dell’adolescente; promozione della sicurezza stradale e dell’assistenza alle vittime della strada; sostegno dell’età anziana; cura e riabilitazione dei malati psichici nonché delle persone affette da disabilità e da malattie rare; accompagnamento dei malati terminali;
- beneficenza e organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione umana, economica e sociale e di assistenza delle persone perseguitate o vittime di ingiustizia, delle persone in necessità economiche, degli immigrati, dei detenuti e degli ex detenuti, anche sostenendo l’azione di strutture specializzate operanti nei diversi settori;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell’arte nonché sostegno e promozione di iniziative volte alla costruzione, manutenzione e restauro di luoghi religiosi di culto di particolare valore artistico e culturale o di alto significato sociale;
- tutela dei diritti civili e promozione di ogni forma di azione volta al conseguimento della pace e del dialogo tra i popoli, tra gruppi di persone e tra le persone medesime;
svolgendo le seguenti attività primarie, sia in modo autonomo sia in collaborazione o consorziata con altri Enti, pubblici e privati, e Associazioni nazionali e internazionali:
- realizzazione di e partecipazione a iniziative di volontariato sociale, nonché organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione della solidarietà sotto ogni sua forma;
- ideazione, organizzazione e produzione di eventi di carattere culturale e artistico;
- gestione di scuole di formazione, corsi, stages;
- organizzazione di mostre d’arte, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, convegni, conferenze;
- promozione dell’alfabetizzazione informatica e dello sviluppo di applicazioni digitali, specialmente ispirate a sistemi e programmi GNU – Open Source, attraverso l’organizzazione e la gestione di scuole, corsi, concorsi ed eventi;
- creazione, gestione e valorizzazione di esposizioni e musei;
- gestione di attività editoriali, sia cartacee che su supporto digitale;
- organizzazione di campiscuola, itinerari storici e artistici, viaggi e pellegrinaggi indirizzati specialmente ma non esclusivamente ad un pubblico giovanile;
- organizzazione di eventi sportivi;
- organizzazione di attività per la difesa e la cura della flora e della fauna e in generale dell’ambiente;
- realizzazione di eventi di carattere eno-gastronomico per la conoscenza, la conservazione, l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale legato al cibo, ad una corretta e sana alimentazione, alla produzione alimentare rispettosa dell’ambiente.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Durata
Art. 7) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 8) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e non rientrano nei casi di impedimento ed esclusione previsti dal precedente Art. 4).
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 9) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’Art. 19) del presente Statuto.
Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di due anni e fino alla elezione del successivo collegio dei probiviri. E’ composto di cinque membri. Ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, nonché dei partecipanti a qualsiasi titotlo alla vita associativa. Opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del collegio dei probiviri sono appellabili al collegio arbitrale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.
Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 15) Il titolo di “Socio Fondatore” è puramente onorifico e spetta ai Soci che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione nonché, su proposta del Presidente e con delibera a maggioranza semplice dell’Assemblea dei Soci, a quelle persone che si siano particolarmente distinte nel sostenere le finalità e le attività dell’Associazione.
Assemblea dei Soci
Art. 16) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 17) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 18) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail ovvero lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 19) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 20) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 21) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 22) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 23) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione nonché sul sito web dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere e potranno essere nominati uno o più vice Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Art. 25) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso via e-mail ovvero con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in mancanza del Vicepresidente, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 27) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 28) Il Vice Presidente, qualora sia stato nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti o per decesso del Presidente. Il Presidente o, nel caso di suo decesso o di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 30) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 31) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 32) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Volontari
Art. 33) Possono far parte dell’Associazione membri Volontari che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito il loro contributo operativo alle attività dell’Associazione, della quale essi condividono finalità, Statuto e spirito.
La durata massima del volontariato in Associazione è di dodici mesi ed è rinnovabile.
I membri Volontari non possiedono la qualità di Soci, non hanno obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di rivestire cariche sociali; possono partecipare alle Assemblee dei Soci ma senza diritto né di intervento né di voto.
Ai membri Volontari, limitatamente al periodo di volontariato, è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo di “Membro Volontario dell’Associazione Culturale Lumen Gentium ONLUS” nonché di godere di tutti gli eventuali benefici concessi all’Associazione o dall’Associazione.
Art. 34) Non possono essere ammessi come membri Volontari coloro che ricadano in una delle fattispecie previste nel precedente Art. 4).
Art. 35) La partecipazione alla vita associativa da parte dei membri Volontari è disciplinata da appositi regolamenti.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 36) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni, eredità e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 37) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 38) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 39) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 40) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 41) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Seguono le firme dei soci fondatori